Informazioni generali
Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l’azienda commerciale propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d’affari.
Requisiti e prescrizioni
Le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, eccettuati i 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e il mese di dicembre. Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al comune.
Procedimento
Se il titolare di una struttura di vendita intende svolgere una vendita promozionale, deve darne preventiva comunicazione almeno dieci giorni prima all’Ufficio Servizi Economici tramite lo sportello unico digitale SUAP.
Sono da allegare i seguenti documenti:
- testi promozionali;
- elenco delle merci scontate.
Nota bene
Una copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall’esterno della vetrina principale dell’esercizio o direttamente sulla porta d’entrata.
Costo
Nessuno.
Durata massima del procedimento
10 giorni.
Riferimenti normativi
- legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7;
- regolamento di esecuzione della legge provinciale – decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.