Commercio: vendita straordinaria (di liquidazione)

Informazioni generali Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate...

Data di pubblicazione:

01/12/2022

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Informazioni generali

Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi. Sono eseguite esclusivamente per lo scopo di vendere tutte o gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.

Requisiti e prescrizioni

Le merci devono essere vendute per i seguenti motivi:

  • cessione, chiusura e trasferimento dell’azienda o di una sua succursale;
  • ristrutturazione dell’azienda, esclusa l’ordinaria manutenzione, che comporti la chiusura dell’esercizio per almeno due settimane all’anno;
  • gravi calamità che hanno colpito l’azienda;
  • giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.

Una vendita di liquidazione può essere autorizzata solamente ogni 36 mesi, salvo il caso di gravi calamità, chiusura dell'azienda e giubileo aziendale. Non può avere una durata superiore a 30 giorni.
Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.

Presentazione della comunicazione e dei documenti

Se il titolare di una struttura di vendita intende effettuare una vendita di liquidazione, deve comunicarlo prima della data d’inizio della vendita tramite apposita comunicazione all’Ufficio Servizi Economici del Comune tramite lo sportello unico digitale SUAP.
È da allegare una lista delle merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l’indicazione della quantità nonché del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita.

Nota bene

La vendita deve essere effettuata durante l’orario normale dei negozi e nei soli locali dell’esercizio commerciale. Alle vendite deve seguire immediatamente l’adempimento della condizione indicata nella comunicazione (chiusura, trasferimento, ecc.).
Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall’esterno della vetrina principale dell’esercizio o direttamente sulla porta d’entrata. In tutte le comunicazioni pubblicitarie scritte devono essere riportati gli estremi della comunicazione.

Costo

Nessuno.

Durata massima del procedimento

30 giorni.

Riferimenti normativi

  • legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7;
  • regolamento di esecuzione della legge provinciale – decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

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Ultimo aggiornamento: 29/05/2024, 09:53

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